Pubblici esercizi
Esercizi di somministrazione: bar, ristoranti, tavole calde ecc.
Per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
L'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 287/91.
Rilascio delle autorizzazioni
L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, con l'osservanza dei criteri e parametri comunali e a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti professionali. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.
Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi sono distinti in:
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
I limiti numerici non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:
- al domicilio del consumatore;
- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 287/91 nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- nei mezzi di trasporto pubblico.
In quest'ultime ipotesi l'esercizio dell'attività è soggetto alla sola denuncia d'inizio attività, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici
Tipologia degli esercizi
Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla legge 287/91, sono distinti in:
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Subingresso
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente in possesso dei requisiti professionali. L'attività può essere intrapresa su denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.
Modulistica
Domanda rilascio autorizzazione per pubblico esercizio (bar, ristorante, ecc.)
Domanda autorizzazione trasferimento pubblico esercizio
Comunicazione subingresso in pubblico esercizio (bar, ristorante, ecc.)
Comunicazione variazione societaria o delegato
Comunicazione reintestazione autorizzazione pubblico esercizio per risoluzione anticipata o termine di contratto di cessione d'azienda
Comunicazione cessazione attività pubblico esercizio
Comunicazione orario apertura al pubblico
Dichiarazione inizio attività di somministrazione al domicilio dei consumatori
Dichiarazione inizio attività di somministrazione in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Dichiarazione inizio attività di somministrazione in locale di intrattenimento e svago
Dichiarazione inizio attività di somministrazione in strutture ricettive (alberghi- locande- pensioni ecc.)
Dichiarazione inizio attività di somministrazione in occasione di fiere, sagre, manifestazioni di carattere religioso o politico
Dichiarazione trattenimento alla clientela per attività primaria di somministrazione
Domanda rilascio autorizzazione per pubblico esercizio (bar, ristorante, ecc.) all'interno di area per distribuzione carburanti
Notifica unità d'impresa del settore alimentare con procedura di denuncia inizio attività ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE 852/2004)- (MOD. 2)
Autocertificazione antimafia
Denuncia all'Ufficio delle Dogane di esercizio di vendita di alcole etilico e/o di bevande alcoliche assoggettati ad accisa.
Sale giochi
Per l'apertura ed il trasferimento di una sala giochi (biliardi, videogiochi o altri tipi di gioco), occorre richiedere una autorizzazione comunale.
Per l'ampliamento e la riduzione è sufficiente presentare una semplice comunicazione.
Per svolgere l'attività di sala giochi occorre:
- Possedere i requisiti di onorabilità previsti dal TULPS;
- Possedere o avere un locale con destinazione d'uso commerciale, in regola con le norme edilizie, urbanistiche ed igienico sanitarie e conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
- Installare un apparecchio di cui all'articolo 110 commi 6 e 7b del TULPS ogni dieci metri quadrati di superficie del locale. Il numero complessivo di apparecchi o congegni di cui all'articolo 110 commi 6 e 7b del TULPS, posizionati in aree specificatamente dedicate, non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.
In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Spettacoli di intrattenimento
(vedere Polizia amministrativa)