Polizia Amministrativa
Agenzie di affari
Nella denominazione di agenzie pubbliche di affari sono incluse, le imprese che assumono, professionalmente e con finalità di lucro, un'attività di intermediazione a favore di terzi, ovvero la trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a favore di chiunque ne faccia richiesta.
Ai sensi dell'art. 115 del TULPS, per affari deve intendersi qualunque attività venga posta a disposizione indifferenziata a tutte le persone dietro corrispettivo.
Procedimento per dare inizio all'attività
Per dare inizio all'esercizio dell'attività è necessario presentare al Comune dichiarazione d'inizio attività ai sensi della legge 241/90.
Alla dichiarazione va allegato:
- fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante e, in caso di rappresentanza, anche del soggetto nominato rappresentante;
- tariffario;
- registro degli affari;
- richiesta di vidimazione del registro degli affari e tariffario.
Modulistica
Dichiarazione inizio attività agenzia d'affari
Comunicazione trasferimento di sede di agenzia d'affari
Tariffario specifico per agenzie di vendita veicoli
Richiesta vidimazione registro degli affari e tariffario
Ascensori
Il proprietario dell'immobile o l'amministratore, in caso di condomini, o il legale rappresentante, in caso di società, deve produrre al Comune, Settore Attività Produttive, comunicazione di messa in esercizio dell'ascensore/montacarichi.
Alla comunicazione va allegata le seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di riconoscimento del proprietario, amministratore o legale rappresentante;
- copia della dichiarazione di conformità della ditta costruttrice;
- copia dell'atto di nomina alla ditta alla quale è stato affidato l'incarico di manutenzione;
- copia dell'atto di nomina alla ditta alla quale è stato affidato l'incarico di effettuare le ispezioni periodiche;
- copia dell'atto di accettazione della ditta cui è stato affidato l'incarico di effettuare le ispezioni periodiche.
Il comune entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione regolare assegna il numero di esercizio
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Autorimesse
Ai sensi del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480, l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge l'attività.
Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puòsospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Cose usate
Non puòesercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza. (art. 121 TULPS).
Per dare inizio all'esercizio dell'attività è necessario presentare all'Ufficio Attività Produttive - Settore Commercio, dichiarazione preventiva d'inizio attività.
Alla dichiarazione va allegato:
- fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante e, in caso di rappresentanza, anche del soggetto nominato rappresentante;
- registro di carico e scarico;
- richiesta di vidimazione del registro di carico e scarico.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Facchino
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, l'attività di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, puòessere esercitata previa denuncia di inizio attività all'autorità competente attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Fochini
Per l'esercizio dell'attività di fochino la licenza comunale è rilasciata limitatamente al brillamento delle mine con innesco a fuoco e/o elettrico.
Per ottenere la licenza è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Avere superato l'esame di idoneità della Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Esplodenti;
- Idoneità fisica certificata dall'Ufficiale Sanitario competente territorialmente;
- Rapporto di lavoro che giustifichi la richiesta della licenza.
Per ottenere la licenza d'esercizio è necessario presentare domanda in carta legale allegando:
- autocertificazione relativa al rapporto di lavoro e al datore di lavoro;
- copia del verbale della Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Esplodenti con il quale, previo apposito esame, è stata accertata l'idoneità ad esercitare le operazioni inerenti il mestiere di "fochino";
- certificato di idoneità fisica rilasciato dall'Ufficiale Sanitario competente territorialmente;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione condanne penali;
- autocertificazione antimafia;
- copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Fotografi
Con l'articolo 16 e l'articolo 164, punto 1, comma f) del d. lgs n. 112 del 31 marzo 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 98, l'articolo 111 del Testo Unico di Pubblica sicurezza (quello che istituiva la Licenza per l'attività fotografica) è stato abrogato definitivamente e con effetto dal 22 aprile 1998.
Permane, comunque, l'obbligo di "tempestiva comunicazione" al Questore dell'inizio dell'attività fotografica e dell'eventuale trasloco di sede.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Fuochi d'artificio
Per ottenere la licenza d'esercizio è necessario presentare domanda in carta legale allegando:
- Autocertificazione relativa al rapporto di lavoro e al datore di lavoro;
- Copia del verbale della Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Esplodenti con il quale, previo apposito esame, è stata accertata l'idoneità ad esercitare le operazioni inerenti il mestiere di "fochino";
- certificato di idoneità fisica rilasciato dall'Ufficiale Sanitario competente territorialmente;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione condanne penali;
- Autocertificazione antimafia;
- Copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Istruttori di tiro
Gli istruttori di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza rilasciata dal comune di residenza, previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui all'articolo 9 della legge 110/75.
Requisiti:
- Avere svolto l'attività di istruttore presso il poligono di un Tiro a Segno nazionale ed avere superato la prova per tale qualifica;
- Idoneità fisica certificata da medico dell'Ufficiale Sanitario competente territorialmente;
- Possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della legge 110/75.
Per ottenere la licenza d'esercizio è necessario presentare domanda in carta legale allegando:
- Dichiarazione resa dal presidente del Tiro a segno nazionale relativa all'attività svolta ed al superamento della prova per l'idoneità tecnica;
- Certificato medico rilasciato dall'Ufficiale Sanitario competente territorialmente relativo all'idoneità fisica;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione condanne penali;
- Autocertificazione antimafia;
- Copia completa del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Luminarie
Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento TULPS RD 635/1940, è soggetta alla licenza della Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, contemplata dall'art. 57 TULPS, la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza, con elementi decorativi ispirati all'evento e comunque privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
La licenza non puòessere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.
Il richiedente la licenza deve dichiarare all'autorità competente, allegando alla domanda relazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che l'esecuzione dell'impianto elettrico provvisorio è conforme alle norme di sicurezza CEI e che la ditta installatrice è coperta da assicurazione per danni eventualmente causati a terzi.
Qualora la luminaria venga installata su suolo pubblico, su strada, nelle piazze ecc. oltre alla licenza di polizia rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, l'interessato deve richiedere all'ente proprietario del suolo pubblico l'autorizzazione per ''l'occupazione aerea''.
Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,50 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonchè le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti la installazione.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Lotterie locali
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.
Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Noleggio con conducente
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dal comune, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirla in forma singola o associata.
L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piùautorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercienti con natanti.
Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.
L'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
L'esercizio dell'attività di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.
Per richiedere l'autorizzazione sono necessari i seguenti:
- Requisiti generali
- Avere maggiore età;
- Non aver superato i 65 anni di età per coloro che intendono effettuare il servizio con veicoli a trazione animale;
- Essere cittadino italiano e dell'UE, ovvero essere in possesso di permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- Aver assolto agli obblighi scolastici;
- Requisiti professionali
- Essere iscritto al Ruolo dei conducenti presso la CCIAA;
- Essere in possesso del CAP, rilasciato dalla MCTC. - Per i conducenti di veicoli a trazione animale in luogo del CAP occorre la dimostrazione dell'idoneità fisica sia del titolare che degli altri eventuali conducenti (Certificato medico rilasciato dall'Ufficiale sanitario);
- Aver superato con esito positivo l'esame finalizzato all'accertamento dei requisiti professionali.
- Requisiti morali
Non aver riportato, salvo riabilitazione o provvedimento riabilitativo:
- Una o piùcondanne, irrevocabili, alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi per uno o piùreati;
- Condanna, irrevocabile, a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- Condanna, irrevocabile, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20/02/1958, n. 75;
- Non essere sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27/12/1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni.
La domanda, in bollo, per il rilascio dell'autorizzazione va presentata al Comune - Settore Attività Produttive - Ufficio Artigianato - allehgando:
- Copia di un valido documento di riconoscimento (obbligatorio se la firma non è autenticata);
- Copia della patente di guida;
- Copia del CAP;
L'autorizzazione ha validità annuale è va rinnovata mediante apposita domanda ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Comunale.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Noleggio veicoli senza conducente
Con il D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481, l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività (da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241), al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Piscine
Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
Classificazione delle piscine.
Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
- In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:
- piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione;
- piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
- piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonchè quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
- gli impianti finalizzati al gioco acquatico;
- piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;
- piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.
- In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:
- scoperte se costituite da complessi con uno o piùbacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- coperte se costituite da complessi con uno o piùbacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
- di tipo misto se costituite da complessi con uno o piùbacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o piùbacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
- In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
- per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internazionale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
- per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
- ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idone e per il gioco e la balneazione;
- per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
- polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
- ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
- per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonchè dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
- per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene
effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.
- Ai fini della messa in esercizio di una piscina (con esclusione delle piscine a solo uso privato) è necessario richiedere la licenza di cui all'art. 86 del TULPS nonché l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 194 TULLSS.
Palestre
Le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente cui è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.
Gli altri istruttori, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi di legge, devono essere opportunamente qualificati e muniti di brevetti o titoli rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.
Il responsabile tecnico deve stipulare con la struttura sportiva un regolare contratto di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente.
I soggetti esercenti tali strutture, sia a titolo gratuito o oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta regionale in applicazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 33/2006.
Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti richiesti, gli esercenti le attività di palestre, sale ginniche e strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita
denuncia, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge con cui sono attestati:
- l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e il rispetto dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività;
- lo standard adottato.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui sopra:
- le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
- le attività motorie e sportive disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dalle discipline associate e dalle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, praticate nell'ambito di associazioni
e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.
Spettacoli viaggianti
Modulistica
Moduli in fase di aggiornamento.