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Commercio su aree pubbliche

L'aspetto fondamentale della legge regionale 24 luglio 2001, n. 18, consiste nella previsione di due distinti tipi di autorizzazioni, in armonia con quanto fissato dal D. Lgs. 114/98:

  • Autorizzazione di tipo "A" mediante l'uso di posteggio (Artt. 5 e 6)
  • Autorizzazione di tipo "B" per l'esercizio di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ossia senza l'uso di posteggio (Art. 8)

L'autorizzazione di tipo A

L'autorizzazione di tipo "A" è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui trovasi il posteggio con contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità 10 anni.

Ad ogni posteggio fa capo una distinta autorizzazione.

L'autorizzazione di tipo "A" consente la partecipazione alle fiere, anche fuori regione, e la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

È vietato il cumulo di più autorizzazioni in capo al medesimo soggetto nello stesso mercato, fatte salve alcune eccezioni già disposte dalla precedente normativa o che si tratti di società cui sono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

Le procedure di rilascio di queste autorizzazioni sono caratterizzate da due fasi:

  1. Bando del Comune sede dei posteggio. Il bando comunale deve contenere le indicazioni di posteggio, la loro ampiezza ed ubicazione, le caratteristiche merceologiche, nonché eventuali criteri di priorità integrativi a quelli già definiti dalla legge in esame.
  2. Bando regionale che rende pubblici, mediante pubblicazione sul B.U.R.P. dei bandi comunali. La legge in esame individua due date per la pubblicazione dei posteggi, ossia aprile e settembre.

Le domande degli operatori devono pervenire al Comune sede del posteggio entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione dei bandi comunali sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il comune è tenuto a comunicare l'esito della domanda entro il termine massimo non superiore a 90 gg., fissato dai comuni, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

Le procedure illustrate per l'assegnazione dei posteggi non si applicano ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/63 ed ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo-solidale nei limiti del 5% dei posteggi del mercato.

L'autorizzazione di tipo B

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "B" o in forma itinerante è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza o in caso di società dal Comune in cui la società ha sede legale.

Ad uno stesso soggetto non possono essere rilasciate più di un'autorizzazione di tipo "B".

Questo tipo di autorizzazione abilità all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, come chiarito con circolare ministeriale n. 3506/C del 16/01/2001, nonché nell'ambito delle fiere, la vendita al domicilio ed anche sui posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.

La procedura del rilascio di questa autorizzazione è caratterizzata dal silenzio-assenso, ossia la domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato entro 90 gg. il provvedimento di diniego.

L'articolo 15 contiene anche una novità a favore degli operatori i quali dovranno fare una sola domanda al Comune e chiedere la partecipazione a tutte le manifestazioni che si svolgono in quel Comune.

La domanda va inoltrata almeno 60gg. prima della data fissata per la manifestazione.

L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, o in attesa di assegnazione viene effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 6, comma 7, per il rilascio dell'autorizzazione di tipologia "A".

Per posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione sono da intendersi tutti i posteggi comunque liberi, ossia quelli temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, quelli liberi a causa di revoca o di rinuncia, in attesa di essere inseriti nel bando regionale di cui all'art. 6 della legge regionale citata.

Modulistica

Moduli in fase di aggiornamento.

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